Art 126 CdS: ecco per quanto sono valide le patenti e le varie tipologie

L’articolo 126 del Codice Stradale stabilisce per quanto sono valide le patenti, a seconda della tipologia. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.

La durata delle patenti

Le patenti, si sa, sono suddivise per categorie, e hanno anche durata diverse. Quelli appartenenti alla categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE, che comprendono vari tipi di auto, motocicli, tricicli e macchine agricole ed operatrici, sono valide per dieci anni. Nel caso che il guidatore abbia già superato i cinquant’anni, tale arco di tempo e dimezzato, ovvero sono valide per cinque anni, e se si superano i settant’anni, scadono al termine di tre anni.

Per le patenti delle categorie C1, C1E, C e CE, che occorrono per guidare veicoli della categoria B ed autoveicoli per trasportare cose, la validità è di cinque anni fino al compimento dei sessantacinque anni, mentre oltre essa è di due anni, previo accertamento dei requisiti medici necessari per guidare.

Ci sono, poi, le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE, per guidare sempre veicoli della categoria B ed autoveicoli per il trasporto delle persone (come autobus e filobus), scadono ogni cinque anni, e dopo i settant’anni d’età tre anni.

Anche le patenti per i guidatori disabili o con minorità fisiche, la validità è di cinque anni, a prescindere dalla categoria. Ovviamente, vengono rilasciate sempre dopo una visita medica per valutare le capacità del guidatore, fisiche e psicologiche. Per chi guida mezzi come autobus, è necessaria anche una abilitazione, oltre alla patente.

Rinnovo e penalità

Sempre nel medesimo articolo del Codice della Strada, si possono trovare i procedimenti da seguire per rinnovare la patente, rivolgendosi prima di tutto al Dipartimento per i trasporti, ed esso poi trasmette il duplicato della patente con una nuova validità. Ovviamente, a seconda dei casi, sono previste delle visite mediche.

Se si guida con una patente la cui validità è scaduta, le sanzioni previste possono ammontare ad una cifra che va dai 158 ai 638 euro. E’ accessoria il ritiro della patente, a seconda dei casi, e ciò non implica la perdita dei punti. Le altre sanzioni previste si possono trovare nell’articolo 116 del Codice delal Strada.